Documenti contrattuali

Whistleblowing

Canale di segnalazione interno di Internet ONE Srl ai sensi del D.Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937. La protezione del segnalante e la riservatezza dell'identità sono presidiate.

Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2026.

1. Cosa si può segnalare

Possono essere segnalate condotte, atti o omissioni, anche solo tentati, che integrino:

  • Violazioni di disposizioni dell'Unione Europea (es. concorrenza, antiriciclaggio, protezione dei consumatori, privacy, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
  • Violazioni di disposizioni normative nazionali in materia penale, civile, amministrativa, contabile;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ove applicabile;
  • Violazioni del codice di condotta interno, di procedure aziendali o di previsioni del CCNL applicabile.

Non rientrano nella tutela del D.Lgs. 24/2023 le rivendicazioni di carattere personale o le contestazioni che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro.

2. Chi può segnalare

  • Dipendenti e collaboratori dell'Operatore;
  • Lavoratori in tirocinio o volontari;
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano servizio presso l'Operatore;
  • Soggetti che hanno avuto un rapporto giuridico con l'Operatore prima dell'instaurazione del rapporto stesso o dopo la sua cessazione, qualora la segnalazione riguardi quel rapporto.

3. Canale interno

L'Operatore mette a disposizione un canale interno di segnalazione, riservato e protetto:

  • Email: whistleblowing@internet.one
  • Comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata al gestore della segnalazione, presso la sede di Via Piemonte, 95, 21100 Varese, con dicitura "RISERVATA — WHISTLEBLOWING";
  • Incontro diretto con il gestore, su richiesta del segnalante, da fissarsi entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Gestione della segnalazione

  1. Ricevuta di presa in carico al segnalante entro 7 giorni dalla ricezione;
  2. Istruttoria con accesso ai soli soggetti autorizzati; mantenimento della riservatezza dell'identità del segnalante e di ogni altro elemento idoneo a identificarlo;
  3. Riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, con indicazione delle azioni intraprese o motivazione del mancato seguito;
  4. Trasmissione agli organi di vigilanza e all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

5. Canale esterno — ANAC

Il segnalante può rivolgersi direttamente all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tramite il canale esterno predisposto dall'Autorità nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 (es. canale interno non attivo, mancato riscontro nei termini, fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o esporrebbe il segnalante a ritorsioni):

www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

In via residuale, e nei limiti del D.Lgs. 24/2023, è possibile ricorrere alla divulgazione pubblica.

6. Protezione del segnalante

Il segnalante è protetto da qualsiasi forma di ritorsione (licenziamento, demansionamento, sospensione, mancata promozione, danno reputazionale, ecc.). Sono nulli gli atti di ritorsione e l'onere della prova della natura non ritorsiva di un atto pregiudizievole grava su chi lo pone in essere. Sanzioni amministrative pecuniarie da ANAC fino a € 50.000 per ritorsioni; condotte ostative al segnalare possono integrare illecito penale.

La protezione si applica anche al facilitatore, ai colleghi e familiari del segnalante che potrebbero subire ritorsioni in ragione del ruolo svolto.

7. Trattamento dei dati

I dati personali trattati in occasione della segnalazione sono gestiti ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003, secondo principi di necessità, minimizzazione, riservatezza. Conservazione: 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale, salvo proroghe imposte da indagini in corso o contenzioso.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso dello stesso segnalante, salvo nei casi tassativamente previsti dalla legge.